Art. 30 
 
                  Collegialita' e lavoro di gruppo 
 
  1. L'attivita' del personale si svolge secondo il metodo del lavoro
di  gruppo  e  il   principio   della   collegialita',   in   stretta
collaborazione con le famiglie, al fine di garantire  la  continuita'
degli interventi educativi,  il  pieno  e  integrato  utilizzo  delle
diverse professionalita' degli operatori del servizio,  la  messa  in
atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e
gestire il rischio da stress lavoro-correlato. 
  2. Le modalita' di collaborazione e d'integrazione tra  le  diverse
figure e competenze sono stabilite  dagli  enti  e  soggetti  gestori
nell'ambito della contrattazione di settore.