Art. 30 Collegialita' e lavoro di gruppo 1. L'attivita' del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialita', in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuita' degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalita' degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato. 2. Le modalita' di collaborazione e d'integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.