Art. 31 
 
              Rapporto numerico tra personale e bambini 
 
  1. La Giunta regionale, con direttiva di cui all'art. 1,  comma  4,
definisce, individuando margini di  flessibilita'  organizzativa,  il
rapporto numerico  tra  personale  educatore,  personale  addetto  ai
servizi  generali  e  bambini  all'interno  dei  servizi   educativi,
considerando nella determinazione del rapporto stesso: 
    a) il numero dei bambini iscritti e la loro eta', con particolare
attenzione a quelli di eta' inferiore ai dodici mesi; 
    b) la presenza di bambini disabili o in particolare situazione di
disagio o di svantaggio socio-culturale, in  relazione  al  numero  e
alla gravita' dei casi; 
    c) le caratteristiche generali  della  struttura  e  i  tempi  di
apertura; 
    d)  la  necessita'  di  garantire  un'adeguata   compresenza   di
personale.