Art. 32 Coordinatori pedagogici 1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati tramite figure professionali dotate di laurea, il cui indirizzo sara' stabilito con successiva direttiva, ai sensi dell' art 1, comma 4. 2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'equipe sul versante pedagogico e gestionale; svolgono compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione nonche' di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunita' locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialita', in un'ottica di comunita' educante. 3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio, secondo i parametri stabiliti con successiva direttiva, ai sensi dell'art. 1, comma 4.