Art. 32 
 
                       Coordinatori pedagogici 
 
  1. I Comuni e gli altri  enti  o  soggetti  gestori  assicurano  le
funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia
accreditati tramite figure professionali dotate  di  laurea,  il  cui
indirizzo sara' stabilito con successiva direttiva,  ai  sensi  dell'
art 1, comma 4. 
  2.  I  coordinatori  pedagogici  hanno  il  compito  di  assicurare
l'organizzazione del personale e  il  funzionamento  dell'equipe  sul
versante pedagogico e gestionale; svolgono  compiti  di  indirizzo  e
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche  in  rapporto  alla
loro formazione permanente, di promozione e  valutazione  nonche'  di
monitoraggio e documentazione delle esperienze,  di  sperimentazione,
di raccordo tra i servizi educativi, sociali e  sanitari.  Supportano
inoltre il personale per quanto riguarda  la  collaborazione  con  le
famiglie e la comunita'  locale,  anche  al  fine  di  promuovere  la
cultura  dell'infanzia  e  della  genitorialita',  in  un'ottica   di
comunita' educante. 
  3. La dotazione dei coordinatori pedagogici  deve  essere  definita
considerando prioritariamente il numero dei servizi  funzionanti  nel
territorio, secondo i parametri stabiliti con  successiva  direttiva,
ai sensi dell'art. 1, comma 4.