Art. 33 
 
                      Coordinamenti pedagogici 
 
  1. Nell'ambito degli  obiettivi  definiti  dagli  enti  e  soggetti
gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto  a
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno
del sistema educativo territoriale, secondo principi  di  coerenza  e
continuita' degli interventi sul piano educativo e di omogeneita'  ed
efficienza sul piano organizzativo  e  gestionale.  Il  coordinamento
pedagogico  concorre  sul  piano  tecnico  alla   definizione   degli
indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione  del  sistema
dei servizi per l'infanzia. 
  2. Presso ciascun comune capoluogo e'  istituito  un  coordinamento
pedagogico territoriale (CPT), di  ambito  territoriale  provinciale,
formato  dai  coordinatori  pedagogici  dei  servizi  per  l'infanzia
accreditati, con compiti di formazione,  confronto  e  scambio  delle
esperienze,   promozione    dell'innovazione,    sperimentazione    e
qualificazione  dei  servizi,  nonche'  supporto   al   percorso   di
valutazione della qualita' di cui all'art. 18.  La  Regione  promuove
iniziative di raccordo di area vasta. 
  3. La direttiva di cui all'articolo l comma 4 potra' prevedere  una
diversa allocazione del CPT, in attuazione della normativa  regionale
di riferimento. 
  4. I Comuni e gli  altri  enti  pubblici  o  soggetti  gestori  dei
servizi accreditati garantiscono la partecipazione  dei  coordinatori
pedagogici al CPT. Al CPT possono partecipare altresi' i coordinatori
dei servizi autorizzati.