Art. 33 Coordinamenti pedagogici 1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuita' degli interventi sul piano educativo e di omogeneita' ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia. 2. Presso ciascun comune capoluogo e' istituito un coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito territoriale provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonche' supporto al percorso di valutazione della qualita' di cui all'art. 18. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta. 3. La direttiva di cui all'articolo l comma 4 potra' prevedere una diversa allocazione del CPT, in attuazione della normativa regionale di riferimento. 4. I Comuni e gli altri enti pubblici o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al CPT. Al CPT possono partecipare altresi' i coordinatori dei servizi autorizzati.