Art. 34 Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori 1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attivita' ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli enti locali, dalle universita' o da centri di formazione e ricerca. 2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore, al fine di facilitarne l'inserimento professionale. 3. Gli enti e i soggetti gestori promuovono altresi' la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attivita' dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) la Regione promuove, nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 10, comma 1, adeguata formazione in servizio rivolta ad operatori, educatori e coordinatori pedagogici.