Art. 34 
 
               Formazione dei coordinatori pedagogici 
                          e degli operatori 
 
  1. Al fine di consentire ai  coordinatori  pedagogici  di  svolgere
adeguatamente le loro funzioni, gli enti e i soggetti gestori,  anche
in collaborazione tra loro,  promuovono  la  loro  partecipazione  ad
attivita' ed iniziative di studio,  di  ricerca  e  di  aggiornamento
realizzate dalla Regione, dagli enti locali, dalle universita'  o  da
centri di formazione e ricerca. 
  2.  I  soggetti  gestori  del  servizio  devono  prevedere   azioni
formative  per  il  personale  educatore,  al  fine  di   facilitarne
l'inserimento professionale. 
  3. Gli enti e i soggetti gestori promuovono altresi' la  formazione
permanente degli operatori  attraverso  iniziative  di  aggiornamento
annuale. Nell'ambito di tale attivita' dovranno essere previste anche
iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute. 
  4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 31,  comma  1,
lettera b) la Regione promuove, nell'ambito degli  indirizzi  di  cui
all'art. 10, comma 1, adeguata  formazione  in  servizio  rivolta  ad
operatori, educatori e coordinatori pedagogici.