Art. 35 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: a) numero di bambini che frequentano i servizi divisi per tipologia di servizio; b) andamento delle domande di iscrizione e approfondimenti quali-quantitativi a livello aggregato per ambito territoriale di competenza del CPT; c) analisi della diffusione dei servizi nel territorio regionale, anche con riferimento alle diverse tipologie di gestione; d) analisi dell'evoluzione del sistema di valutazione della qualita' dei servizi educativi; e) analisi dei risultati dell'introduzione dell'obbligo di vaccinazione e della connessa campagna informativa, di cui all'art. 6; f) analisi del sistema dei costi in rapporto a diversi modelli organizzativi; g) analisi dell'andamento dei finanziamenti statali e regionali al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia. 2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.