Art. 35 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.  A  tal  fine,
con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione
assembleare una relazione  che  fornisca  informazioni  sui  seguenti
aspetti: 
    a) numero  di  bambini  che  frequentano  i  servizi  divisi  per
tipologia di servizio; 
    b)  andamento  delle  domande  di  iscrizione  e  approfondimenti
quali-quantitativi a livello aggregato  per  ambito  territoriale  di
competenza del CPT; 
    c) analisi della diffusione dei servizi nel territorio regionale,
anche con riferimento alle diverse tipologie di gestione; 
    d) analisi  dell'evoluzione  del  sistema  di  valutazione  della
qualita' dei servizi educativi; 
    e)  analisi  dei  risultati  dell'introduzione  dell'obbligo   di
vaccinazione e della connessa campagna informativa, di  cui  all'art.
6; 
    f) analisi del sistema dei costi in rapporto  a  diversi  modelli
organizzativi; 
    g) analisi dell'andamento dei finanziamenti statali  e  regionali
al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia. 
  2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano  per
la migliore valutazione della presente legge.