Art. 10 Ampliamento, trasformazione e trasferimento (articolo 15 della legge regionale n. 51/2009) 1. In caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento in altra sede delle strutture sanitarie esistenti, che non comporti una modifica del processo assistenziale, l'attestazione in ordine al possesso dei requisiti prevista dall'art. 15, comma 2 della legge regionale n. 51/2009 e' accompagnata dall'attestazione in ordine al permanere dei requisiti di accreditamento di processo specifici. 2. Per ampliamento dell'attivita' si intende un aumento del numero di posti letto o l'avviamento di attivita' sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; per trasformazione dell'attivita' si intende la modifica di attivita' sanitarie gia' comunicate alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge regionale n. 51/2009. 3. La competente struttura regionale, nei casi previsti al comma 1, provvede all'integrazione del provvedimento di accreditamento rilasciato ai sensi di quanto previsto al capo IV, laddove necessario.