Art. 10 
 
Ampliamento, trasformazione e trasferimento (articolo 15 della  legge
                        regionale n. 51/2009) 
 
  1. In caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento in  altra
sede delle  strutture  sanitarie  esistenti,  che  non  comporti  una
modifica del processo  assistenziale,  l'attestazione  in  ordine  al
possesso dei requisiti prevista dall'art. 15,  comma  2  della  legge
regionale n. 51/2009 e' accompagnata dall'attestazione in  ordine  al
permanere dei requisiti di accreditamento di processo specifici. 
  2. Per ampliamento dell'attivita' si intende un aumento del  numero
di posti letto  o  l'avviamento  di  attivita'  sanitarie  aggiuntive
rispetto  a  quelle  precedentemente   svolte;   per   trasformazione
dell'attivita' si intende la modifica  di  attivita'  sanitarie  gia'
comunicate alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 15, comma 2 della
legge regionale n. 51/2009. 
  3. La competente struttura regionale, nei casi previsti al comma 1,
provvede  all'integrazione  del   provvedimento   di   accreditamento
rilasciato  ai  sensi  di  quanto  previsto  al  capo   IV,   laddove
necessario.