Art. 32 Esercizio dell'attivita' di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici 1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo e' soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) competente per territorio. 2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 33 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanita', urbanistica e edilizia. 3. La SCIA puo' ricomprendere anche le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere esercitate nei confronti delle persone alloggiate, dei loro ospiti, di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati o al pubblico. 4. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Citta' metropolitana di Firenze copia della SCIA e le relative variazioni.