Art. 32 
 
           Esercizio dell'attivita' di strutture ricettive 
             alberghiere, campeggi e villaggi turistici 
 
  1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo e'
soggetto a segnalazione certificata di  inizio  attivita'  (SCIA)  ai
sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di accesso  agli  atti),  da
presentare, esclusivamente in via telematica,  allo  sportello  unico
per le attivita' produttive (SUAP) competente per territorio. 
  2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art.  33
e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente  in  materia
di sicurezza, igiene e sanita', urbanistica e edilizia. 
  3.   La   SCIA   puo'   ricomprendere   anche   le   attivita'   di
somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e  di
centro benessere esercitate nei confronti delle  persone  alloggiate,
dei  loro  ospiti,  di  coloro  che  sono  ospitati  nella  struttura
ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati o  al
pubblico. 
  4. Lo SUAP, entro  cinque  giorni  dal  ricevimento,  trasmette  al
comune capoluogo e alla Citta' metropolitana di Firenze  copia  della
SCIA e le relative variazioni.