Art. 33 
 
                              Requisiti 
 
  1. Il titolare delle strutture di cui al presente  capo  e  il  suo
rappresentante, devono essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dagli articoli 11 e 92  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773. 
  2. Nel caso in cui il titolare delle attivita' di cui  al  presente
capo sia una persona giuridica, e' obbligatoria la designazione di un
gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
  3. In caso di societa' o di organismo collettivo,  i  requisiti  di
cui al comma 1 sono posseduti da tutti i  soggetti  per  i  quali  e'
previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 85  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia  e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136). 
  4. L'esercizio dell'attivita'  degli  alberghi  e  delle  residenze
turistico-alberghiere  e'  subordinato  al  rispetto   dei   seguenti
requisiti strutturali: 
    a) superficie minima di 8 metri  quadrati  nelle  camere  con  un
posto letto; e' consentita la sistemazione  temporanea  di  un  letto
supplementare per l'alloggio di  bambini  di  eta'  non  superiore  a
dodici anni; 
    b) superficie minima di 14 metri quadrati nelle  camere  con  due
posti letto, con l'aggiunta di 6 metri quadrati  per  ogni  ulteriore
letto fino a  un  massimo  di  due;  e'  consentita  la  sistemazione
temporanea di un letto supplementare per  l'alloggio  di  bambini  di
eta' non superiore a dodici anni; 
    c) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e
nelle  residenze   turistico   alberghiere,   compresi   i   rapporti
areoilluminanti, prevista dalle  norme  e  dai  regolamenti  igienico
edilizi comunali. 
  5. L'esercizio dell'attivita' degli alberghi diffusi e' subordinato
al rispetto dei seguenti requisiti strutturali: 
    a) superficie minima di 8 metri  quadrati  nelle  camere  con  un
posto letto e di 14  metri  quadrati  per  quelle  a  due  letti;  la
superficie minima comprende anche  gli  spazi  aperti  sulle  camere,
purche' non delimitati da serramenti, anche mobili.  Per  ogni  letto
aggiunto, consentito solo nelle camere a due letti e con  massimo  di
due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie e' aumentata  di
6 metri quadrati; 
    b) i limiti di superficie di cui alla lettera a) sono  ridotti  a
12 metri quadrati per le camere a due letti e a 4 metri quadrati  per
ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere  la
superficie  minima  senza  effettuare  interventi  che  alterino   le
caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici; 
    c) l'altezza minima interna utile dei locali  posti  nell'albergo
diffuso e' quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali  in
materia di igiene, con una media di 2,70 metri per le camere da letto
e i locali di soggiorno, riducibile a 2,40 metri per i locali bagno e
gli altri locali accessori, fermo restando il mantenimento di altezze
inferiori  in  presenza  di  alloggi  gia'   abitabili   laddove   le
caratteristiche degli immobili non consentano  il  raggiungimento  di
tale altezza.