Art. 37 
 
                           Classificazione 
 
  1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la  presenza  di
servizi minimi e in conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti  per
la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il
rilancio del turismo), convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
stabilisce i requisiti obbligatori previsti per il livello minimo  di
classificazione  delle  strutture  ricettive,  con  esclusione  degli
alberghi diffusi. 
  2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei  servizi
offerti, sono classificati: 
    a) gli alberghi e le loro dipendenze, con  un  numero  di  stelle
variabile da uno a cinque; 
    b) i campeggi, i camping-village, i parchi di vacanza e i  marina
resort, con un numero di stelle variabile da uno a quattro; 
    c) le residenze turistico-alberghiere, le  loro  dipendenze  e  i
villaggi turistici, con un  numero  di  stelle  variabile  da  due  a
quattro. 
  3. La classificazione della struttura e'  determinata  in  base  ad
autocertificazione  dell'interessato  all'atto  della   presentazione
della SCIA di cui all'art. 32. 
  4.  Le   variazioni   della   classificazione   sono   soggette   a
comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.