Art. 38 
 
                   Rettifica della classificazione 
 
  1. I comuni capoluoghi di provincia e la  Citta'  metropolitana  di
Firenze in ogni  momento  verificano  d'ufficio  la  sussistenza  dei
requisiti   della    struttura    ricettiva    corrispondenti    alla
classificazione attribuita e,  qualora  accertino  che  la  struttura
ricettiva possiede i requisiti di  una  classificazione  inferiore  a
quella  in  essere,  con  provvedimento   motivato,   da   notificare
all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.