Art. 38 Rettifica della classificazione 1. I comuni capoluoghi di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze in ogni momento verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.