Art. 11 Finalita' e principi generali 1. Per garantire l'economicita', l'efficacia e la semplificazione dell'azione amministrativa finalizzata al rilascio dei provvedimenti di concessione e autorizzazione di beni del demanio marittimo regionale di cui all'art. 2 e in attuazione dei principi di cui all'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la Regione e' autorizzata, nel rispetto della presente legge, a delegare ai comuni territorialmente competenti le funzioni amministrative di cui all'art. 5, comma 2.