Art. 11 
 
                    Finalita' e principi generali 
 
  1. Per garantire l'economicita', l'efficacia e  la  semplificazione
dell'azione amministrativa finalizzata al rilascio dei  provvedimenti
di  concessione  e  autorizzazione  di  beni  del  demanio  marittimo
regionale di cui all'art. 2 e  in  attuazione  dei  principi  di  cui
all'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 2014,  n.  26  (Riordino
del  sistema  Regione-autonomie  locali  nel  Friuli-Venezia  Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali  e  riallocazione
di funzioni amministrative), la Regione e' autorizzata, nel  rispetto
della  presente  legge,  a  delegare   ai   comuni   territorialmente
competenti le funzioni amministrative di cui all'art. 5, comma 2.