Art. 12 Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze delegate agli enti locali; b) rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 5, commi 2, a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici anche economici; c) rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 5, commi 2, a favore di soggetti privati in relazione ai beni del demanio marittimo regionale non oggetto di delega; d) accertamento e riscossione delle entrate relative ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c); e) controllo e vigilanza sui beni del demanio marittimo della laguna di Marano-Grado non oggetto di delega di funzioni.