Art. 12 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. La Regione esercita le seguenti funzioni: 
    a)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  sulle  competenze
delegate agli enti locali; 
    b) rilascio dei provvedimenti di  cui  all'art.  5,  commi  2,  a
favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di  bonifica
ed enti pubblici anche economici; 
    c) rilascio dei provvedimenti di  cui  all'art.  5,  commi  2,  a
favore di soggetti privati in relazione ai beni del demanio marittimo
regionale non oggetto di delega; 
    d)  accertamento  e  riscossione  delle   entrate   relative   ai
provvedimenti di cui alle lettere b) e c); 
    e) controllo e vigilanza sui beni  del  demanio  marittimo  della
laguna di Marano-Grado non oggetto di delega di funzioni.