Art. 13 
 
                     Funzioni delegate ai comuni 
 
  1. Ai comuni sono delegate le seguenti funzioni: 
    a) rilascio dei provvedimenti di cui  all'art.  5,  comma  2,  in
relazione ai beni del demanio marittimo nella laguna di  Marano-Grado
individuati ai sensi dell'art. 15; 
    b)  accertamento  e  riscossione  delle   entrate   relative   ai
provvedimenti di cui alla lettera a) che  possono  essere  utilizzate
anche per interventi di valorizzazione e recupero dei beni  demaniali
stessi; 
    c) controllo e vigilanza sui beni oggetto di delega di funzioni. 
  2. Ai comuni competono  anche  le  spese  derivanti  dall'esercizio
delle funzioni loro delegate. 
  3. I comuni possono esercitare  le  funzioni  loro  delegate  dalla
presente  legge  anche  tramite  le  rispettive  Unioni  territoriali
intercomunali ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 26/2014.