Art. 13 Funzioni delegate ai comuni 1. Ai comuni sono delegate le seguenti funzioni: a) rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, in relazione ai beni del demanio marittimo nella laguna di Marano-Grado individuati ai sensi dell'art. 15; b) accertamento e riscossione delle entrate relative ai provvedimenti di cui alla lettera a) che possono essere utilizzate anche per interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi; c) controllo e vigilanza sui beni oggetto di delega di funzioni. 2. Ai comuni competono anche le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro delegate. 3. I comuni possono esercitare le funzioni loro delegate dalla presente legge anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 26/2014.