Art. 15 
 
              Individuazione dei beni oggetto di delega 
                     e decorrenza delle funzioni 
 
  1. Con deliberazione, la Giunta regionale approva il documento  con
il quale sono identificati i beni del demanio marittimo in  relazione
ai quali opera la delega di funzioni agli enti locali. 
  2. Con appositi  verbali,  previo  concerto  tra  l'Amministrazione
regionale e l'ente locale territorialmente competente, sono assegnati
agli enti locali i beni oggetto  di  delega  delle  funzioni  di  cui
all'art. 13. 
  3. Le funzioni di cui all'art. 13 sono esercitate dagli enti locali
dalla data del verbale di cui al comma 2. 
  4.  Per  le  concessioni   gia'   rilasciate   dall'Amministrazione
regionale afferenti ai beni oggetto della delega di funzioni  di  cui
al comma 1, le relative entrate sono  introitate  dagli  enti  locali
dall'anno solare successivo all'assegnazione dei beni stessi. 
  5.  Per  ragioni   di   economicita'   ed   efficacia   dell'azione
amministrativa, su semplice richiesta dell'Amministrazione  regionale
e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla stessa, i beni di cui al
comma 1, con la medesima procedura prevista  dal  presente  articolo,
rientrano nella piena disponibilita' dell'Amministrazione regionale.