Art. 16 
 
                Monitoraggio sulle funzioni delegate 
 
  1. Gli enti locali trasmettono, entro il mese  di  giugno  di  ogni
anno, alla  struttura  regionale  competente  a  gestire  il  demanio
marittimo i dati relativi ai  provvedimenti  adottati  nell'esercizio
delle funzioni delegate, nonche' le informazioni e i dati relativi ai
canoni e alle indennita' introitati nell'anno  precedente,  corredati
di adeguata documentazione che consenta di individuare i beni oggetto
dei diversi provvedimenti e gli elementi essenziali degli stessi.