Art. 17 Disposizioni per la qualita' degli insediamenti 1. Al fine dell'assicurare la riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualita' sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 65/2014, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica assumono come riferimento adeguato al livello di pianificazione, i contenuti di cui all'art. 3 e di cui all'art. 9, nonche' le ulteriori disposizioni indicate dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). 2. Al fine di assicurare la dotazione e la continuita' degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, nonche' per favorirne l'incremento e il miglioramento, gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, in attuazione di quanto disposto dall'art. 62, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 65/2014, assumono come riferimento, adeguato al livello di pianificazione le disposizioni indicate dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). 3. Per le finalita' di cui al comma 2 si definisce: a) «verde urbano», l'insieme delle componenti vegetali interne e limitrofe all'area urbana, sia pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico e sono indispensabili per compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dall'attivita' dell'uomo; b) «verde di connessione ecologica», il verde pubblico che ha la funzione di assicurare la permanenza e la ricostituzione degli elementi di continuita' ecologica del territorio, aumentandone la permeabilita' e la percorribilita' anche tramite l'implementazione della rete ecologica. Ne fanno parte elementi quali i corridoi fluviali multifunzionali, le infrastrutture verdi, le fasce di mitigazione paesaggistico-ambientale e le aree verdi contigue al territorio rurale.