Art. 23
Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di
esecuzione di questa legge la Giunta provinciale nomina
l'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile.
2. L'inserimento nel piano della mobilita' e la sottoposizione ai
processi partecipativi previsti da questa legge non e' richiesta per
gli interventi che, alla sua data di entrata in vigore, si trovano
alternativamente nelle seguenti condizioni:
a) sono previsti nei piani stralcio della mobilita' gia'
approvati dalla Giunta provinciale, anche in via preliminare, ai
sensi dell'art. 52 della legge provinciale n. 3 del 2000; in tal caso
al piano continua ad applicarsi quest'ultimo articolo, ancorche'
abrogato;
b) sono presenti negli strumenti di programmazione settoriale
della Provincia che individuano gli interventi da realizzare, i
relativi costi e la copertura finanziaria;
c) per essi e' stata indetta almeno la conferenza di servizi
preliminare sul progetto almeno definitivo, anche se non e' stata
disposta la copertura finanziaria di questi interventi;
d) per essi e' stata avviata la procedura di concertazione
prevista dall'art. 6-bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori
pubblici 1993.
3. Gli interventi indicati nel comma 2 possono comunque essere
inseriti nel piano provinciale della mobilita' o nei relativi
stralci, a scopo ricognitivo.