Art. 14 
 
                   Zone di ripopolamento e cattura 
                     (art. 16 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Le zone di ripopolamento e cattura, oltre che per  le  finalita'
indicate all'art. 16, comma 1 della l.r. 3/1994, sono istituite anche
per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la
riproduzione di soggetti  appartenenti  a  specie  migratrici,  anche
attraverso il  miglioramento  delle  caratteristiche  ambientali  del
territorio. 
  2. La superficie delle zone di ripopolamento e cattura deve  essere
tale da salvaguardare la possibilita' di riproduzione  della  piccola
fauna selvatica stanziale ospitata al loro interno ed il mantenimento
della qualita' dell'ambiente. 
  3. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono  delimitati
esternamente da tabelle conformi a quanto indicato dall'art. 26 della
l.r. 3/1994 e devono coincidere possibilmente con  elementi  geografi
ci facilmente individuabili e comunque tali da consentire un'adeguata
vigilanza e gestione. 
  4.  Le  zone  di  ripopolamento   e   cattura   hanno   la   durata
corrispondente  alla  validita'  del   piano   faunistico   venatorio
regionale e possono essere riconfermate. 
  5.  Le  zone  di  ripopolamento  e  cattura  sono   istituite   per
l'incremento di almeno una delle seguenti specie  selvatiche:  lepre,
fagiano, starna e pernice rossa. 
  6. Nel piano  faunistico  venatorio  regionale  sono  indicati  gli
obiettivi  gestionali  e  le   fondamentali   prescrizioni   tecniche
gestionali ed i mezzi di cattura utilizzabili. 
  7. In caso di modifica  dei  confini  l'adeguamento  delle  tabelle
perimetrali deve avvenire  almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio
della stagione venatoria. 
  8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio  non  sono
ammesse  variazioni  dei  confini,  salvo  il  caso  di  revoca,   di
trasformazione o di manifesta improduttivita'.