Art. 14 Zone di ripopolamento e cattura (art. 16 della l.r. 3/1994) 1. Le zone di ripopolamento e cattura, oltre che per le finalita' indicate all'art. 16, comma 1 della l.r. 3/1994, sono istituite anche per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratrici, anche attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio. 2. La superficie delle zone di ripopolamento e cattura deve essere tale da salvaguardare la possibilita' di riproduzione della piccola fauna selvatica stanziale ospitata al loro interno ed il mantenimento della qualita' dell'ambiente. 3. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati esternamente da tabelle conformi a quanto indicato dall'art. 26 della l.r. 3/1994 e devono coincidere possibilmente con elementi geografi ci facilmente individuabili e comunque tali da consentire un'adeguata vigilanza e gestione. 4. Le zone di ripopolamento e cattura hanno la durata corrispondente alla validita' del piano faunistico venatorio regionale e possono essere riconfermate. 5. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite per l'incremento di almeno una delle seguenti specie selvatiche: lepre, fagiano, starna e pernice rossa. 6. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali ed i mezzi di cattura utilizzabili. 7. In caso di modifica dei confini l'adeguamento delle tabelle perimetrali deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'inizio della stagione venatoria. 8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca, di trasformazione o di manifesta improduttivita'.