Art. 15 
 
Costituzione delle zone di ripopolamento e  cattura  (art.  16  della
                            l.r. 3/1994) 
 
  1. Le zone di ripopolamento  e  cattura  perseguono  gli  obiettivi
gestionali specifici previsti nel piano faunistico venatorio  e  sono
istituite dalla competente struttura della Giunta  regionale  sentito
l'ATC o su proposta di quest'ultimo. 
  2. L'atto di costituzione deve indicare le  modalita'  di  gestione
dell'istituto. All'atto di costituzione devono essere allegati: 
    a) carta topografica su carta tecnica regionale  (CTR)  in  scala
1:10.000 riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura; 
    b) mappa catastale  1:2000  in  formato  digitale,  riportante  i
confini della zona di ripopolamento e cattura; 
    c) relazione tecnica descrittiva dell'area sulla quale si intende
costituire la zona di ripopolamento e cattura comprensiva  del  piano
di gestione quinquennale delle attivita' che si intendono effettuare,
dell'indicazione di almeno una specie di  indirizzo  che  si  intende
produrre, degli interventi di miglioramento ambientale articolati per
piani annuali e del programma di gestione delle specie selvatiche che
si intendono produrre. 
  3. In caso di opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r.
3/1994 la competente struttura della Giunta  regionale,  provvede  in
merito all'utilizzazione delle  superfici  interessate  al  fine  del
perseguimento degli obiettivi faunistici  programmati.  Fino  a  tale
determinazione su queste superfici e' preclusa l'attivita' venatoria.