Art. 15 Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (art. 16 della l.r. 3/1994) 1. Le zone di ripopolamento e cattura perseguono gli obiettivi gestionali specifici previsti nel piano faunistico venatorio e sono istituite dalla competente struttura della Giunta regionale sentito l'ATC o su proposta di quest'ultimo. 2. L'atto di costituzione deve indicare le modalita' di gestione dell'istituto. All'atto di costituzione devono essere allegati: a) carta topografica su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura; b) mappa catastale 1:2000 in formato digitale, riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura; c) relazione tecnica descrittiva dell'area sulla quale si intende costituire la zona di ripopolamento e cattura comprensiva del piano di gestione quinquennale delle attivita' che si intendono effettuare, dell'indicazione di almeno una specie di indirizzo che si intende produrre, degli interventi di miglioramento ambientale articolati per piani annuali e del programma di gestione delle specie selvatiche che si intendono produrre. 3. In caso di opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 3/1994 la competente struttura della Giunta regionale, provvede in merito all'utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici e' preclusa l'attivita' venatoria.