Art. 16 Gestione delle zone di ripopolamento e cattura (art. 16 della l.r. 3/1994) 1. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura e' effettuata ai sensi dell'art. 16, comma 4 della l.r. 3/1994. 2. L'ATC, entro i termini fissati dalla competente struttura della Giunta regionale, indica: a) le zone di ripopolamento e cattura da istituire ex novo, allegando la documentazione di cui al l'art. 15; b) le zone di ripopolamento e cattura da confermare o da confermare con modifica dei confini, in quest'ultimo caso allega la documentazione di cui all'art. 15; c) le zone di ripopolamento e cattura da trasformare in zone di rispetto venatorio o altra tipologia di istituito faunistico pubblico, allegando la documentazione prevista per la nuova tipologia di istituto; d) le zone di ripopolamento e cattura da revocare includendole nel territorio a caccia programmata. 3. L'ATC deve fornire alla Regione, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, i seguenti documenti relativi alla gestione delle zone di ripopolamento e cattura: a) relazione tecnica consuntiva della gestione; b) comunicazione del numero di animali catturati; c) bilancio finanziario preventivo di gestione; d) piano annuale di gestione, con l'indicazione degli interventi di miglioramento ambientale che s'intende attuare da riportarsi anche in cartografia; e) dati relativi alla stima del quantitativo di capi appartenenti alle specie in indirizzo presenti dopo l'effettuazione delle catture; f) bilancio finanziario consuntivo di gestione; g) ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati. 4. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura l'immissione di fauna selvatica e' autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale. 5. La competente struttura della Giunta regionale individua le zone di ripopolamento e cattura dove e' possibile effettuare gare cinofile su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale e nazionale, stabilendo tempi e modalita'. Le gare non possono essere svolte nel periodo compreso tra il 10 aprile e il 15 luglio. Le gare possono essere svolte previa acquisizione da parte del soggetto organizzatore, del consenso scritto dei proprietari e conduttori dei fondi interessati. 6. In caso di epizoozie, l'organismo di gestione e' tenuto ad informare dell'insorgenza sanitaria la Regione e l'azienda USL competente per territorio, entro tre giorni dall'accertamento di tale evento. L'ATC tempestivamente informa le universita', gli istituti scientifici o gli organismi di cui all'art. 2, comma 3 della l.r. 3/1994. L'organismo di gestione e' inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione eventualmente prescritte dai suddetti enti. 7. L'ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all'interno delle zone di ripopolamento e cattura utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all'art. 52 della l.r. 3/1994. 8. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.