Art. 16 
 
           Gestione delle zone di ripopolamento e cattura 
                     (art. 16 della l.r. 3/1994) 
 
  1. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura e'  effettuata
ai sensi dell'art. 16, comma 4 della l.r. 3/1994. 
  2. L'ATC, entro i termini fissati dalla competente struttura  della
Giunta regionale, indica: 
    a) le zone di ripopolamento  e  cattura  da  istituire  ex  novo,
allegando la documentazione di cui al l'art. 15; 
    b) le  zone  di  ripopolamento  e  cattura  da  confermare  o  da
confermare con modifica dei confini, in quest'ultimo caso  allega  la
documentazione di cui all'art. 15; 
    c) le zone di ripopolamento e cattura da trasformare in  zone  di
rispetto  venatorio  o  altra  tipologia  di   istituito   faunistico
pubblico, allegando la documentazione prevista per la nuova tipologia
di istituto; 
    d) le zone di ripopolamento e cattura  da  revocare  includendole
nel territorio a caccia programmata. 
  3. L'ATC deve fornire alla Regione, entro e non oltre il  30  marzo
di ogni anno, i seguenti documenti relativi alla gestione delle  zone
di ripopolamento e cattura: 
    a) relazione tecnica consuntiva della gestione; 
    b) comunicazione del numero di animali catturati; 
    c) bilancio finanziario preventivo di gestione; 
    d) piano annuale di gestione, con l'indicazione degli  interventi
di miglioramento ambientale che s'intende attuare da riportarsi anche
in cartografia; 
    e) dati relativi alla stima del quantitativo di capi appartenenti
alle specie in indirizzo presenti dopo l'effettuazione delle catture; 
    f) bilancio finanziario consuntivo di gestione; 
    g) ogni altra informazione  ritenuta  necessaria  al  fine  della
verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati. 
  4. All'interno delle zone di ripopolamento e  cattura  l'immissione
di fauna selvatica e' autorizzata dalla  competente  struttura  della
Giunta regionale. 
  5. La competente struttura della Giunta regionale individua le zone
di ripopolamento e cattura dove e' possibile effettuare gare cinofile
su  fauna  selvatica  naturale   senza   abbattimento,   di   livello
internazionale e nazionale, stabilendo tempi e modalita'. Le gare non
possono essere svolte nel periodo compreso tra il 10 aprile e  il  15
luglio. Le gare possono essere svolte previa  acquisizione  da  parte
del soggetto organizzatore, del consenso scritto  dei  proprietari  e
conduttori dei fondi interessati. 
  6. In caso di epizoozie,  l'organismo  di  gestione  e'  tenuto  ad
informare  dell'insorgenza  sanitaria  la  Regione  e  l'azienda  USL
competente per territorio, entro tre giorni dall'accertamento di tale
evento. L'ATC tempestivamente informa le  universita',  gli  istituti
scientifici o gli organismi di cui all'art. 2,  comma  3  della  l.r.
3/1994. L'organismo di gestione e' inoltre tenuto al  rispetto  delle
misure di  profilassi  e  prevenzione  eventualmente  prescritte  dai
suddetti enti. 
  7. L'ATC assicura la  vigilanza  faunistico  venatoria  all'interno
delle zone di ripopolamento e cattura utilizzando  anche  le  guardie
venatorie volontarie di cui all'art. 52 della l.r. 3/1994. 
  8.  La  Regione  garantisce   l'equilibrio   compatibile   fra   le
popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e  l'ambiente
esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.