Art. 17 Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura (art. 16 della l.r. 3/1994) 1. Entro il 15 dicembre di ogni anno l'ATC deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima delle catture ed il programma di cattura e quello di immissione. 2. Nel programma di cattura di cui al comma 1 deve essere indicato anche il periodo, le modalita' di cattura ed i mezzi di cattura impiegati per ciascuna specie. 3. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni animali selvatiche presenti all'interno delle zone di ripopolamento e cattura e le densita' minime riproduttive dopo la cattura sono indicate nel piano faunistico venatorio regionale. 4. I capi catturati sono immessi nel territorio secondo piani predisposti dall'ATC in condizioni utili al loro ambientamento. L'ATC puo' utilizzare una quota dei capi catturati per l'incremento faunistico di altri istituti pubblici, specificandone il numero e la necessita' nel programma di immissioni di cui al comma 1.