Art. 17 
 
Cattura e rilascio dei capi nelle zone  di  ripopolamento  e  cattura
                     (art. 16 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Entro il 15 dicembre di ogni anno l'ATC deve far pervenire  alla
competente struttura della  Giunta  regionale  la  relazione  tecnica
sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di  indirizzo
presenti prima delle catture ed il programma di cattura e  quello  di
immissione. 
  2. Nel programma di cattura di cui al comma 1 deve essere  indicato
anche il periodo, le modalita' di  cattura  ed  i  mezzi  di  cattura
impiegati per ciascuna specie. 
  3. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni  animali
selvatiche presenti all'interno delle zone di ripopolamento e cattura
e le densita' minime riproduttive dopo la cattura sono  indicate  nel
piano faunistico venatorio regionale. 
  4. I capi catturati  sono  immessi  nel  territorio  secondo  piani
predisposti dall'ATC in condizioni utili al loro ambientamento. L'ATC
puo'  utilizzare  una  quota  dei  capi  catturati  per  l'incremento
faunistico di altri istituti pubblici, specificandone il numero e  la
necessita' nel programma di immissioni di cui al comma 1.