Art. 11 Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano piu' applicazione le disposizioni di cui alla circolare regionale 18 settembre 1995, n. 21/LAP esplicativa sugli adempimenti per l'attivita' estrattiva di cava in ordine alle procedure previste dalle leggi regionali 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) e 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) e dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale). 2. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, e' effettuato dalla struttura regionale competente, con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali. Tale determinazione stabilisce altresi' la data di decorrenza degli aggiornamenti apportati e l'eventuale regime transitorio. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 2 ottobre 2017 CHIAMPARINO (Omissis).