Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento  non
trovano piu' applicazione  le  disposizioni  di  cui  alla  circolare
regionale 18 settembre 1995, n. 21/LAP esplicativa sugli  adempimenti
per l'attivita' estrattiva di cava in ordine alle procedure  previste
dalle leggi regionali 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e
torbiere) e 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli  interventi  da
eseguire in terreni sottoposti a vincolo per  scopi  idrogeologici  -
Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) e  dalla  legge  8
agosto 1985, n. 431 (Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,  recante  disposizioni  urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale). 
  2. L'aggiornamento  degli  allegati,  in  considerazione  del  loro
contenuto  tecnico,   e'   effettuato   dalla   struttura   regionale
competente, con apposita  determinazione  dirigenziale,  anche  sulla
base degli adeguamenti tecnici imposti dalle  normative  comunitarie,
statali e regionali. Tale determinazione stabilisce altresi' la  data
di decorrenza degli  aggiornamenti  apportati  e  l'eventuale  regime
transitorio. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare. 
    Torino, 2 ottobre 2017 
 
                             CHIAMPARINO 
 
  (Omissis).