Art. 43 
 
                Abrogazioni in materia di agricoltura 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre  1967,  n.  29
(Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate); 
    b) l'articolo 22 della legge  regionale  25  marzo  1996,  n.  16
(Ulteriori disposizioni procedurali e  norme  modificative  di  varie
leggi regionali); 
    c) l'articolo 29 della legge regionale  19  agosto  1996,  n.  31
(Disposizioni concernenti norme integrative, di  modificazione  e  di
proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali); 
    d) la legge regionale 27 maggio 1997, n. 22 (Modifica della legge
regionale 8 giugno 1978, n. 56, e misure transitorie  in  materia  di
sovvenzioni in agricoltura); 
    e) l'articolo 90 della legge regionale 9  novembre  1998,  n.  13
(Disposizioni  in  materia   di   ambiente,   territorio,   attivita'
economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale,  istruzione  e
cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico,  societa'
finanziarie regionali, interventi a supporto  dell'Iniziativa  Centro
Europea, trattamento dei dati personali e  ricostruzione  delle  zone
terremotate); 
    f) il comma 11 dell'articolo 7 della legge  regionale  15  maggio
2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002); 
    g) il comma 57 quinquies dell'articolo 6 della legge regionale 26
gennaio 2004 n. 1 (Legge finanziaria 2004); 
    h) il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale  2  febbraio
2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005); 
    i) l'articolo 29, l'articolo  40,  la  lettera  j)  del  comma  1
dell'articolo 44 della  legge  regionale  27  novembre  2006,  n.  24
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli  Enti  locali
in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione
territoriale e urbanistica,  mobilita',  trasporto  pubblico  locale,
cultura, sport); 
    l) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 ottobre 2007, n.
25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo,
15/2000 in materia  di  prodotti  biologici  nelle  mense  pubbliche,
18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006,  in  materia  di
strade del vino); 
    m) l'articolo 18 della legge regionale  26  giugno  2014,  n.  11
(Disposizioni di riordino e semplificazione  in  materia  di  risorse
agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici); 
    n) il comma 102 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre
2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015). 
  2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge in materia di sovvenzioni per finalita'  istituzionali
di interesse agricolo, continua ad applicarsi la normativa  regionale
previgente.