Art. 43 Abrogazioni in materia di agricoltura 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate); b) l'articolo 22 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali); c) l'articolo 29 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali); d) la legge regionale 27 maggio 1997, n. 22 (Modifica della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, e misure transitorie in materia di sovvenzioni in agricoltura); e) l'articolo 90 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa' finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate); f) il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002); g) il comma 57 quinquies dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Legge finanziaria 2004); h) il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005); i) l'articolo 29, l'articolo 40, la lettera j) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport); l) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino); m) l'articolo 18 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici); n) il comma 102 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015). 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di sovvenzioni per finalita' istituzionali di interesse agricolo, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.