Art. 8 
 
                Cause di ineleggibilita' alla carica 
                     di consigliere provinciale 
 
  1. Le cause  di  ineleggibilita'  previste  dal  presente  articolo
comportano l'annullamento della proclamazione di cui all'art. 58 e la
dichiarazione di decadenza dal mandato della persona interessata. 
  2. Non sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale: 
    a) i membri del Governo ai sensi  dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 20 luglio 2004, n. 215, e  i  commissari  del  Governo  per  le
province di Bolzano e Trento, i questori di Bolzano e di Trento  e  i
funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni  nel
territorio delle province di Bolzano e di Trento; 
    b) i sindaci dei comuni della provincia con popolazione superiore
ai 20.000 abitanti; 
    c) i magistrati addetti alla giustizia ordinaria,  amministrativa
e contabile nonche' i giudici di pace, che  hanno  giurisdizione  nei
territori delle province di Bolzano e di Trento; 
    d)  gli  ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli   ufficiali
superiori delle Forze  armate  dello  Stato,  che  hanno  il  comando
territoriale nelle province di Bolzano e Trento; 
    e) gli ecclesiastici e i ministri di culto,  che  nel  territorio
delle province di Bolzano e Trento hanno giurisdizione  ecclesiastica
e cura di anime nonche' coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 
    f) il  direttore  generale,  il  direttore  amministrativo  e  il
direttore sanitario dell'Azienda sanitaria della  Provincia  autonoma
di Bolzano, ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2001,  n.  7,  e
successive modifiche, che rinvia al decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502; 
    g) il difensore civico; 
    h) i dipendenti della Regione o della Provincia  di  Bolzano  che
rivestono qualifiche dirigenziali o che - comunque - siano preposti a
servizi od uffici delle amministrazioni stesse nonche' il  segretario
generale e il direttore generale del comune di Bolzano; 
    i) coloro che, per fatti compiuti allorche' erano  amministratori
o dipendenti della Regione o delle Province di Bolzano  o  di  Trento
oppure di istituti, agenzie o aziende da esse dipendenti o  vigilati,
sono stati dichiarati responsabili verso l'ente, istituto, agenzia  o
azienda con sentenza passata in giudicato e non hanno ancora  estinto
il debito; 
    j)  coloro  che  non  hanno  reso  il  conto  finanziario  o   di
amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le  Province
di Bolzano o di Trento; 
    k) il garante per l'infanzia e l'adolescenza; 
    l) il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni. 
  3. La causa di ineleggibilita' di cui al comma 2, lettera  b),  non
ha effetto se  l'interessato  cessa  dalle  funzioni  per  dimissioni
presentate non oltre l'ultimo giorno  fissato  per  la  presentazione
delle candidature. 
  4. Le cause di ineleggibilita' di cui al comma 2, lettere  a),  c),
d), e), h), k) ed l) non hanno effetto se l'interessato  cessa  dalle
funzioni   per   dimissioni   presentate,    revoca    dell'incarico,
trasferimento o richiesta di collocamento in aspettativa  intervenuti
non  oltre  l'ultimo  giorno  fissato  per  la  presentazione   della
candidatura. Le cause di ineleggibilita' di cui al comma  2,  lettera
f) e g), non hanno effetto  se  l'interessato  cessa  dalle  funzioni
entro il termine previsto dalle rispettive leggi. 
  5. L'aspettativa e' richiesta per il periodo intercorrente  fra  la
data di accettazione della candidatura e la data delle elezioni ed e'
disciplinata  dall'ordinamento  dell'ente  dal  quale   l'interessato
dipende. 
  6.  La  pubblica  amministrazione   e'   tenuta   ad   adottare   i
provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni  o  collocamento
in   aspettativa   dell'interessato   entro   cinque   giorni   dalla
presentazione della richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la
domanda di  dimissioni  o  aspettativa,  accompagnata  dall'effettiva
cessazione dalle funzioni, ha effetto, ai fini della presente  legge,
dal quinto giorno successivo alla presentazione. 
  7. Per cessazione dalle funzioni s'intende  l'effettiva  astensione
da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. 
  8. Non costituiscono cause di ineleggibilita' gli  incarichi  e  le
funzioni esercitati dal presidente della Provincia,  dai  consiglieri
provinciali e dai componenti della Giunta provinciale o regionale  in
virtu' di una norma  di  legge,  di  statuto  o  di  regolamento,  in
espletamento del mandato elettivo.