Art. 53 
 
Promozione del Turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da
                                golf 
 
  1. La Regione favorisce la  qualificazione  dell'offerta  turistica
sportiva  in  ambito  nazionale  ed  internazionale   attraverso   la
promozione e la diffusione del gioco del golf. 
  2. In caso di accertata carenza di idonea offerta ricettiva, l'Ente
locale o piu' Enti locali  eventualmente  consorziati  o  i  Consorzi
formati per tale  obiettivo,  tali  da  costituire  o  promuovere  lo
sviluppo e la  realizzazione  di  una  rete  o  circuito  golfistico,
sentita  la  Regione,  favoriscono  la  realizzazione   di   impianti
golfistici integrati da strutture  di  ricezione  turistica,  la  cui
gestione dovra' essere  connessa  in  modo  permanente  all'esercizio
dell'impianto. 
  3. Gli impianti destinati alla pratica  del  gioco  del  golf  sono
realizzati in conformita' alle norme di legge,  nonche'  delle  norme
tecniche  per  i  campi  da  golf  e  delle  norme  in   materia   di
impiantistica sportiva e di percorsi stabilite dal Comitato  Olimpico
Nazionale Italiano (CONI), dalla  Federazione  Italiana  Golf  (FIG),
dalla European Golf Association  (EGA)  e  dalla  International  Golf
Federation (IGF). 
  4. Nella realizzazione degli  impianti  di  golf  e'  garantito  il
ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico. 
  5. Gli impianti dovranno inserirsi nel pieno rispetto del  contesto
ambientale  ed  integrato  con  le  infrastrutture   ed   i   servizi
eventualmente  esistenti  nel  territorio,  rispettando  le  esigenze
connesse all'accessibilita'  e  fruibilita'  dei  diversi  spazi,  in
relazione al tipo di destinazione ed utenza previste. E' fatta  salva
l'applicazione  della  disciplina  vigente  in  tema  di  valutazione
ambientale strategica. 
  6. Gli impianti golfistici devono avere un percorso  minimo  di  18
buche  (diciotto)  su  un'area  di  almeno  700.000  mq  (70  ettari)
rispondendo a criteri di  flessibilita'  che  li  rendano  adatti  ai
diversi tipi di competizione e di livello golfistico.  La  superficie
occupata per l'eventuale realizzazione  di  infrastrutture  destinate
alla promozione turistica e a  residenze  e  l'area  parcheggio  puo'
essere ricompresa nella metratura di cui sopra  (impianto  minimo  70
ha). 
  7. I Comuni concedono a soggetti privati che realizzino uno o  piu'
impianti golfistici rispondenti  ai  requisiti  di  cui  al  presente
articolo,  la  possibilita'  di  realizzare,   contestualmente   alla
costruzione del campo da gioco, strutture turistico ricettive, con un
indice  di  fabbricabilita'  fondiaria  complessiva  pari  a   quello
agricolo vigente (minimo 0,03 mc/mq), anche in deroga agli  strumenti
urbanistici vigenti  o  in  corso  di  approvazione  e/o  delle  zone
tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di
cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  successivo
aggiornamento  del  Decreto  legge  26  marzo  2008,  n.   63.   Tali
realizzazioni non sono comunque esenti da oneri urbanistici. 
  8. Le opere necessarie per la realizzazione degli impianti di  golf
e servizi previsti, i cui oneri sono a carico dei soggetti promotori,
possono essere realizzate in base a permesso di costruzione ai  sensi
dell'art.  10  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  edilizia,  dell'art.  14  (in  tema  di
costruzioni in deroga agli  strumenti  urbanistici  per  impianti  di
interesse pubblico), e dell'art. 15 (per l'efficacia  temporale),  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e successive modificazioni. 
  9. Le realizzazioni  delle  strutture  di  ricezione  turistica  si
intendono vincolate con atto d'obbligo al mantenimento  dell'impianto
golfistico rispondente ai requisiti di cui al presente articolo. 
  10. E' fatto  divieto  ai  soggetti  privati  che  costruiscono  le
strutture di ricezione turistica, di cui  al  presente  articolo,  di
vendere sia la totalita' sia le singole parti di tali strutture,  per
i cinque anni successivi alla realizzazione del campo da golf. 
  11. All'attuazione della presente  norma  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali,   finanziarie,   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi  maggiori  oneri  per  il
bilancio regionale.