Art. 53 Promozione del Turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf 1. La Regione favorisce la qualificazione dell'offerta turistica sportiva in ambito nazionale ed internazionale attraverso la promozione e la diffusione del gioco del golf. 2. In caso di accertata carenza di idonea offerta ricettiva, l'Ente locale o piu' Enti locali eventualmente consorziati o i Consorzi formati per tale obiettivo, tali da costituire o promuovere lo sviluppo e la realizzazione di una rete o circuito golfistico, sentita la Regione, favoriscono la realizzazione di impianti golfistici integrati da strutture di ricezione turistica, la cui gestione dovra' essere connessa in modo permanente all'esercizio dell'impianto. 3. Gli impianti destinati alla pratica del gioco del golf sono realizzati in conformita' alle norme di legge, nonche' delle norme tecniche per i campi da golf e delle norme in materia di impiantistica sportiva e di percorsi stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalla Federazione Italiana Golf (FIG), dalla European Golf Association (EGA) e dalla International Golf Federation (IGF). 4. Nella realizzazione degli impianti di golf e' garantito il ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico. 5. Gli impianti dovranno inserirsi nel pieno rispetto del contesto ambientale ed integrato con le infrastrutture ed i servizi eventualmente esistenti nel territorio, rispettando le esigenze connesse all'accessibilita' e fruibilita' dei diversi spazi, in relazione al tipo di destinazione ed utenza previste. E' fatta salva l'applicazione della disciplina vigente in tema di valutazione ambientale strategica. 6. Gli impianti golfistici devono avere un percorso minimo di 18 buche (diciotto) su un'area di almeno 700.000 mq (70 ettari) rispondendo a criteri di flessibilita' che li rendano adatti ai diversi tipi di competizione e di livello golfistico. La superficie occupata per l'eventuale realizzazione di infrastrutture destinate alla promozione turistica e a residenze e l'area parcheggio puo' essere ricompresa nella metratura di cui sopra (impianto minimo 70 ha). 7. I Comuni concedono a soggetti privati che realizzino uno o piu' impianti golfistici rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, la possibilita' di realizzare, contestualmente alla costruzione del campo da gioco, strutture turistico ricettive, con un indice di fabbricabilita' fondiaria complessiva pari a quello agricolo vigente (minimo 0,03 mc/mq), anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione e/o delle zone tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successivo aggiornamento del Decreto legge 26 marzo 2008, n. 63. Tali realizzazioni non sono comunque esenti da oneri urbanistici. 8. Le opere necessarie per la realizzazione degli impianti di golf e servizi previsti, i cui oneri sono a carico dei soggetti promotori, possono essere realizzate in base a permesso di costruzione ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dell'art. 14 (in tema di costruzioni in deroga agli strumenti urbanistici per impianti di interesse pubblico), e dell'art. 15 (per l'efficacia temporale), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. 9. Le realizzazioni delle strutture di ricezione turistica si intendono vincolate con atto d'obbligo al mantenimento dell'impianto golfistico rispondente ai requisiti di cui al presente articolo. 10. E' fatto divieto ai soggetti privati che costruiscono le strutture di ricezione turistica, di cui al presente articolo, di vendere sia la totalita' sia le singole parti di tali strutture, per i cinque anni successivi alla realizzazione del campo da golf. 11. All'attuazione della presente norma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie, disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi maggiori oneri per il bilancio regionale.