Art. 22 
 
                Sospensione dell'autorizzazione unica 
 
  1.  L'autorizzazione  unica,  fatta  salva   l'applicazione   delle
eventuali sanzioni, e' sospesa nei seguenti casi: 
  a) nelle more dello svolgimento dell'istruttoria  per  l'emanazione
dei  provvedimenti  di  decadenza  e  di  revoca  dell'autorizzazione
stessa; 
  b) mancata nomina del collaudatore; 
  c)   esecuzione   di   varianti   all'impianto   in   assenza    di
autorizzazione; 
  d)  omessa  presentazione  del  certificato  di  collaudo  o  esito
negativo del collaudo; 
  e) trasferimento a terzi dell'autorizzazione unica in  difetto  del
provvedimento della struttura  regionale  competente  in  materia  di
gestione dei rifiuti; 
  f) situazione di pericolo temporaneo per la salute pubblica causata
dall'esercizio dell'attivita' dell'impianto; 
  g) non ottemperanza per piu'  di  una  volta  dell'obbligo  di  cui
all'art. 30, comma 2. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente  in
materia  di  gestione  dei  rifiuti  diffida  il  soggetto   titolare
dell'autorizzazione unica a far cessare la causa dell'inadempimento o
della violazione assegnandogli un termine per provvedere. 
  3. Qualora  il  soggetto  titolare  dell'autorizzazione  unica  non
ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida e' ordinata
la sospensione dell'attivita' autorizzata per un periodo  massimo  di
dodici mesi. Qualora, entro tale periodo, non sia  cessata  la  causa
che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione,  la
struttura regionale competente in materia  di  gestione  dei  rifiuti
provvede ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c). 
  4. Per motivi di tutela igienico-sanitaria e della salute  pubblica
puo' essere disposta  la  sospensione  dell'attivita'  autorizzata  a
decorrere dalla data di ricezione della diffida di cui al comma 2. 
  5. Il provvedimento di  sospensione  dell'autorizzazione  unica  e'
comunicato al  soggetto  titolare  dell'autorizzazione  e  agli  enti
interessati,  nonche'  e'  pubblicato  per  estratto  nel  Bollettino
ufficiale della regione e sul sito istituzionale della regione.