Art. 26 
 
                       Assistente ai bagnanti 
 
  1. Nel caso in cui l'assemblea dei condomini preveda la presenza di
un assistente ai bagnanti, definito ai sensi dell'art. 11,  comma  2,
questi vigila, ai  fini  della  sicurezza,  sulle  attivita'  che  si
svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. 
  2. La  presenza  dell'assistente  ai  bagnanti,  ove  prevista,  e'
assicurata durante l'orario di utilizzo della piscina. 
  3. L'assenza dell'assistente ai bagnanti o la sua presenza solo  in
determinate fasce orarie  deve  essere  evidenziata  nel  regolamento
interno della piscina di cui all'art. 27. 
  4.  Qualora  non  sia  prevista  la  presenza  dell'assistente   ai
bagnanti, l'area della piscina deve essere adeguatamente protetta  da
un sistema di recinzione tale da scoraggiare lo scavalcamento  di  un
intruso, nel  rispetto  del  divieto  di  accesso  incontrollato  nei
confronti dei minori di anni quattordici, al fine  di  salvaguardarne
l'incolumita'.