Art. 10 
 
               Iscrizione e cancellazione dall'elenco 
 
  1. Gli enti di appartenenza iscrivono nell'elenco i soggetti di cui
all'art. 7 previa verifica della insussistenza delle  cause  ostative
di cui all'art. 9. 
  2.  L'iscrizione  dei  componenti  volontari  e'  subordinata  alla
valutazione del curriculum. La  valutazione  tiene  conto  sia  delle
funzioni  gia'  svolte  all'interno  dei  collegi  tecnici  e   delle
commissioni di gara, che  dell'esperienza  maturata  con  riferimento
alla tipologia del prodotto o del servizio da acquistare. 
  3. L'iscrizione dei componenti volontari viene aggiornata ogni  tre
anni. 
  4. La sopravvenienza di una delle cause ostative di cui all'art.  9
comporta la cancellazione dall'elenco. 
  5. Il dipendente cancellato puo' essere reiscritto dopo la sentenza
di  assoluzione  o,  in  caso  di  condanna,  dopo  la  sentenza   di
riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 c.p.