Art. 10 Iscrizione e cancellazione dall'elenco 1. Gli enti di appartenenza iscrivono nell'elenco i soggetti di cui all'art. 7 previa verifica della insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 9. 2. L'iscrizione dei componenti volontari e' subordinata alla valutazione del curriculum. La valutazione tiene conto sia delle funzioni gia' svolte all'interno dei collegi tecnici e delle commissioni di gara, che dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del prodotto o del servizio da acquistare. 3. L'iscrizione dei componenti volontari viene aggiornata ogni tre anni. 4. La sopravvenienza di una delle cause ostative di cui all'art. 9 comporta la cancellazione dall'elenco. 5. Il dipendente cancellato puo' essere reiscritto dopo la sentenza di assoluzione o, in caso di condanna, dopo la sentenza di riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 c.p.