Art. 7 Componenti dell'elenco 1. L'elenco e' costituito da componenti di diritto, iscritti d'ufficio dall'ente di appartenenza, e componenti volontari. 2. Sono componenti di diritto i responsabili di struttura semplice e complessa degli enti del servizio sanitario regionale. 3. Sono componenti volontari i dipendenti del servizio sanitario regionale e gli operatori sanitari di cui all'accordo collettivo nazionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie ambulatoriali, quali biologi, chimici e psicologi, in servizio da almeno cinque anni, che abbiano chiesto l'iscrizione nell'elenco e che gli enti di appartenenza abbiano ritenuto idonei ai sensi dell'art. 10, comma 2.