Art. 7 
 
                       Componenti dell'elenco 
 
  1. L'elenco  e'  costituito  da  componenti  di  diritto,  iscritti
d'ufficio dall'ente di appartenenza, e componenti volontari. 
  2. Sono componenti di diritto i responsabili di struttura  semplice
e complessa degli enti del servizio sanitario regionale. 
  3. Sono componenti volontari i dipendenti  del  servizio  sanitario
regionale e gli operatori  sanitari  di  cui  all'accordo  collettivo
nazionale per gli specialisti ambulatoriali  interni,  veterinari  ed
altre  professionalita'  sanitarie  ambulatoriali,   quali   biologi,
chimici e psicologi, in servizio da almeno cinque anni,  che  abbiano
chiesto l'iscrizione nell'elenco  e  che  gli  enti  di  appartenenza
abbiano ritenuto idonei ai sensi dell'art. 10, comma 2.