Art. 9 Cause ostative all'iscrizione all'elenco 1. Non puo' essere iscritto all'elenco chi: a) abbia riportato condanne, anche non passate in giudicato, ivi compresi i casi di patteggiamento ex art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II del codice penale, «Dei delitti contro la pubblica amministrazione»; b) sia sottoposto a misure di sicurezza o abbia subito condanne anche con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); c) svolga attivita' libero professionale extramuraria. 2. La sopravvenienza di una delle cause ostative all'iscrizione nell'elenco determina sempre l'impossibilita' della nomina nonche' la decadenza dall'incarico.