Art. 9 
 
              Cause ostative all'iscrizione all'elenco 
 
  1. Non puo' essere iscritto all'elenco chi: 
    a) abbia riportato condanne, anche non passate in giudicato,  ivi
compresi i casi di patteggiamento ex art. 444 del codice di procedura
penale, per i reati previsti dal  Libro  II,  Titolo  II  del  codice
penale, «Dei delitti contro la pubblica amministrazione»; 
    b) sia sottoposto a misure di sicurezza o abbia  subito  condanne
anche con sentenza anche  non  passata  in  giudicato,  per  i  reati
previsti dal decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159  (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 
    c) svolga attivita' libero professionale extramuraria. 
  2. La sopravvenienza di una  delle  cause  ostative  all'iscrizione
nell'elenco determina sempre l'impossibilita' della nomina nonche' la
decadenza dall'incarico.