Art. 11 Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. 1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla societa' Lepida s.p.a. di cui all'art. 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) e' subordinata alla condizione prevista dall'art. 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. A tal fine e' altresi' autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in societa' consortile per azioni. 2. Fino alla conclusione del processo di fusione di cui al comma 1, si applica l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004, nel testo previgente.