Art. 11 
 
Disposizione di coordinamento per la fusione  per  incorporazione  di
                 CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. 
 
  1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello  sviluppo  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione  (ICT)  regionale,
l'autorizzazione alla partecipazione alla societa' Lepida  s.p.a.  di
cui all'art. 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo
regionale  della  societa'  dell'informazione)  e'  subordinata  alla
condizione prevista dall'art. 12 e alla fusione per incorporazione di
CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. A tal fine e' altresi' autorizzata
la partecipazione anche in  caso  di  contestuale  trasformazione  di
Lepida s.p.a. in societa' consortile per azioni. 
  2. Fino alla conclusione del processo di fusione di cui al comma 1,
si applica l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11 del  2004,
nel testo previgente.