Art. 12 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004 1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004 e' inserito il seguente: «3-ter. L'autorizzazione di cui al presente articolo e' inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della societa' preveda: a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanita' e del sociale; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'art. 6; c) l'attivita' di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attivita' relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.».