Art. 12 
 
     Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004 
 
  1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 11 del
2004 e' inserito il seguente: 
  «3-ter. L'autorizzazione di cui al  presente  articolo  e'  inoltre
subordinata alla condizione  che  l'oggetto  sociale  della  societa'
preveda: 
    a) la costituzione di un polo aggregatore a  supporto  dei  piani
nello  sviluppo  dell'ICT  regionale  in  termini  di  progettazione,
realizzazione,   manutenzione,   attivazione    ed    esercizio    di
infrastrutture e della gestione e  dello  sviluppo  dei  servizi  per
l'accesso e  servizi  a  favore  di  cittadini,  imprese  e  pubblica
amministrazione, con  una  linea  di  alta  specializzazione  per  lo
sviluppo tecnologico ed innovativo della sanita' e del sociale; 
    b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per
lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'art. 6; 
    c) l'attivita' di formazione e di  supporto  tecnico  nell'ambito
dell'ICT; 
    d) attivita' relative all'adozione di nuove tecnologie  applicate
al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart
cities.».