Art. 10 Programma pluriennale degli interventi e modalita' d'attuazione 1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di sviluppo del settore musicale, il quale individua le priorita' e le strategie dell'intervento regionale nel settore e definisce le azioni di cui agli articoli 3, 5, 7 e 8. 2. La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorita' e le modalita' di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. 3. I soggetti destinatari di contributi in attuazione della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attivita' di osservatorio prevista dall'art. 8 della legge n. 13 del 1999.