Art. 10 
 
               Programma pluriennale degli interventi 
                      e modalita' d'attuazione 
 
  1. L'Assemblea legislativa regionale  approva,  su  proposta  della
Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in  materia  di
sviluppo del settore musicale, il quale individua le priorita'  e  le
strategie dell'intervento regionale nel settore e definisce le azioni
di cui agli articoli 3, 5, 7 e 8. 
  2. La Giunta regionale stabilisce nei propri  atti  i  criteri,  le
priorita' e le modalita' di accesso ai  contributi,  sulla  base  del
programma di cui al comma 1 e  nel  rispetto  della  normativa  sugli
aiuti di Stato. 
  3.  I  soggetti  destinatari  di  contributi  in  attuazione  della
presente legge sono tenuti a  fornire  dati  e  informazioni  per  lo
svolgimento delle attivita'  di  osservatorio  prevista  dall'art.  8
della legge n. 13 del 1999.