Art. 11 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal  fine,
con  cadenza  triennale,  la   Giunta   trasmette   alla   competente
commissione assembleare una relazione che fornisca  informazioni  sui
seguenti aspetti: 
    a) quali interventi sono stati effettuati per lo  sviluppo  e  il
rafforzamento del sistema formativo  con  particolare  riguardo  alla
qualificazione dell'alfabetizzazione  e  dell'educazione  musicale  e
all'educazione all'ascolto; 
    b) quali interventi sono stati effettuati per lo  sviluppo  e  il
rafforzamento della produzione e della distribuzione con  particolare
riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla  nascita
e allo sviluppo di attivita' musicali di carattere imprenditoriale; 
    c) quale sia la composizione, l'articolazione e il  funzionamento
dell'elenco di cui all'art. 4; 
    d) quali interventi sono stati effettuati per la valorizzazione e
la promozione della musica e delle possibilita' e  modalita'  di  sua
fruizione secondo le finalita' della presente legge; 
    e) l'ammontare delle risorse stanziate ed  erogate  in  relazione
alle varie tipologie degli interventi di cui alle lettere  a),  b)  e
d), con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari,  dei
soggetti coinvolti e dei risultati derivati; 
    f)  il  quadro  delle  iniziative  rivolte   alle   persone   con
disabilita' e alle persone in condizione di svantaggio; 
    g) le eventuali criticita' emerse nel corso dell'attuazione della
presente legge. 
  2.  Le  competenti  strutture  dell'Assemblea  e  della  Giunta  si
raccordano per la migliore valutazione della presente legge.