Art. 11 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: a) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema formativo con particolare riguardo alla qualificazione dell'alfabetizzazione e dell'educazione musicale e all'educazione all'ascolto; b) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento della produzione e della distribuzione con particolare riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla nascita e allo sviluppo di attivita' musicali di carattere imprenditoriale; c) quale sia la composizione, l'articolazione e il funzionamento dell'elenco di cui all'art. 4; d) quali interventi sono stati effettuati per la valorizzazione e la promozione della musica e delle possibilita' e modalita' di sua fruizione secondo le finalita' della presente legge; e) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi di cui alle lettere a), b) e d), con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati derivati; f) il quadro delle iniziative rivolte alle persone con disabilita' e alle persone in condizione di svantaggio; g) le eventuali criticita' emerse nel corso dell'attuazione della presente legge. 2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.