Art. 9 
 
                   Emilia-Romagna music commission 
                  e attivita' dirette della Regione 
 
  1. La  Regione  esercita  le  attivita'  di  music  commission  per
l'Emilia-Romagna. Per attivita' di music commission,  ai  fini  della
presente legge, si intendono: 
    a)  la  comunicazione  integrata  e  coordinata   di   tutte   le
opportunita'  e  le  offerte  educative,  formative,   professionali,
imprenditoriali, di circuitazione e di  sostegno  agli  autori  e  in
generale delle iniziative realizzate  in  attuazione  della  presente
legge; 
    b) la creazione delle condizioni per attrarre  in  Emilia-Romagna
produzioni musicali e di video musicali nazionali  e  straniere,  con
l'offerta  di  servizi  di  supporto  e  facilitazioni  logistiche  e
organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione  con  gli  enti
locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio  della
regione; 
    c) la promozione delle risorse  professionali  e  imprenditoriali
della Regione. 
  2. Per l'attuazione di quanto  previsto  dalla  presente  legge  la
Regione provvede altresi' ad acquisire o sviluppare studi,  ricerche,
attivita' di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica,  sviluppo
di sistemi informativi,  anche  per  la  costituzione  di  nuclei  di
valutazione. 
  3. La Regione puo' attivare specifici interventi per le  misure  di
cui al capo III e per la valorizzazione e  promozione  turistica  dei
festival e delle attivita' musicali, attraverso societa' in house.