Art. 9 Emilia-Romagna music commission e attivita' dirette della Regione 1. La Regione esercita le attivita' di music commission per l'Emilia-Romagna. Per attivita' di music commission, ai fini della presente legge, si intendono: a) la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunita' e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge; b) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni musicali e di video musicali nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della regione; c) la promozione delle risorse professionali e imprenditoriali della Regione. 2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede altresi' ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attivita' di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, anche per la costituzione di nuclei di valutazione. 3. La Regione puo' attivare specifici interventi per le misure di cui al capo III e per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attivita' musicali, attraverso societa' in house.