Art. 22 
 
                 Procedure per progetti con impatti 
                      ambientali interregionali 
 
  1. Nel caso di progetti, soggetti a verifica di assoggettabilita' a
VIA (screening) od a VIA, che risultino localizzati sul territorio di
piu' regioni, l'autorita' competente adotta il relativo provvedimento
d'intesa con le regioni cointeressate. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si  manifesti  un  conflitto
tra le  autorita'  competenti  di  tali  regioni  si  applica  quanto
previsto in proposito dall'art. 31 del decreto legislativo n. 152 del
2006. 
  3. In conformita' all'art. 30 del decreto legislativo  n.  152  del
2006, nel caso di  progetti  che  possano  avere  impatti  ambientali
negativi  e  significativi   su   regioni   confinanti,   l'autorita'
competente e' tenuta a darne informazione. Essa  inoltre  acquisisce,
nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 19, i  pareri
di tali regioni, dei comuni e degli enti di gestione di aree naturali
protette interessati. 
  4. Nei casi di cui al comma 3,  l'autorita'  competente,  ai  sensi
dell'art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,
mette a disposizione sul proprio sito  web  tutta  la  documentazione
ricevuta affinche' i soggetti di cui al comma 3  rendano  le  proprie
determinazioni.