Art. 22 Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali 1. Nel caso di progetti, soggetti a verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) od a VIA, che risultino localizzati sul territorio di piu' regioni, l'autorita' competente adotta il relativo provvedimento d'intesa con le regioni cointeressate. 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si manifesti un conflitto tra le autorita' competenti di tali regioni si applica quanto previsto in proposito dall'art. 31 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. In conformita' all'art. 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorita' competente e' tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 19, i pareri di tali regioni, dei comuni e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati. 4. Nei casi di cui al comma 3, l'autorita' competente, ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, mette a disposizione sul proprio sito web tutta la documentazione ricevuta affinche' i soggetti di cui al comma 3 rendano le proprie determinazioni.