Art. 23 
 
             Partecipazione della regione alla procedura 
                    di VIA di competenza statale 
 
  1. La regione esprime, con  delibera  della  Giunta  regionale,  le
proprie  valutazioni  per  il  provvedimento  di  VIA  di  competenza
statale, dopo avere acquisito il parere dei  comuni  interessati,  di
ARPAE e dell'azienda unita' sanitaria locale. 
  2. Ai fini del comma 1, i comuni interessati, l'ARPAE e le  aziende
unita' sanitarie  locali  si  esprimono  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione della pubblicazione della documentazione sul  sito  web
ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, trascorsi i quali la Giunta regionale puo' provvedere anche  in
assenza dei predetti pareri. 
  3. La Giunta regionale puo' promuovere consultazioni ed istruttorie
pubbliche con le  amministrazioni,  le  associazioni  ed  i  soggetti
interessati.