Art. 23 Partecipazione della regione alla procedura di VIA di competenza statale 1. La regione esprime, con delibera della Giunta regionale, le proprie valutazioni per il provvedimento di VIA di competenza statale, dopo avere acquisito il parere dei comuni interessati, di ARPAE e dell'azienda unita' sanitaria locale. 2. Ai fini del comma 1, i comuni interessati, l'ARPAE e le aziende unita' sanitarie locali si esprimono entro trenta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della documentazione sul sito web ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, trascorsi i quali la Giunta regionale puo' provvedere anche in assenza dei predetti pareri. 3. La Giunta regionale puo' promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.