Art. 24 Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri 1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorita' competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di consultazioni ed effetti transfrontalieri.