Art. 24 
 
                 Procedure per progetti con impatti 
                     ambientali transfrontalieri 
 
  1.  In  caso  di  progetti  che  possono  avere  impatti  rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, l'autorita'  competente  informa  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
trova applicazione quanto previsto dagli articoli  32  e  32-bis  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia  di  consultazioni  ed
effetti transfrontalieri.