Art. 13 Calendario venatorio regionale 1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la commissione consultiva regionale di cui all'art. 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 157/1992 e dell'art. 11-quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e concernenti i seguenti aspetti: a) specie cacciabili e periodi di caccia; b) giornate e orari di caccia; c) carniere giornaliero e stagionale; d) giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata; e) periodi e modalita' di allenamento degli ausiliari. 2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione disciplina, altresi', il prelievo di ungulati, volpi, starne, pernici rosse, galliformi alpini ed altre eventuali specie. 3. Il prelievo della tipica fauna alpina e' consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale . Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, e' consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densita' e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale. 4. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentita con i mezzi e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 13 della legge n. 157/1992, fatta salva la facolta' della Giunta regionale di regolamentare in maniera piu' restrittiva quanto previsto dalla citata norma. 5. Durante l'esercizio venatorio, nonche' nel corso delle attivita' di contenimento di selvatici previste dalla presente legge, e' obbligatorio per tutti i cacciatori ed operatori, al fine di svolgere l'attivita' in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilita'.