Art. 13 
 
                   Calendario venatorio regionale 
 
  1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la commissione consultiva
regionale di cui all'art. 25, entro e non oltre il 15 giugno di  ogni
anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio  e  le
disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto  dell'art.
18 della legge n. 157/1992 e dell'art. 11-quaterdecies, comma 5,  del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203  (misure  di   contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
finanziaria), convertito con modificazioni  dalla  legge  2  dicembre
2005, n. 248 e concernenti i seguenti aspetti: 
    a) specie cacciabili e periodi di caccia; 
    b) giornate e orari di caccia; 
    c) carniere giornaliero e stagionale; 
    d) giorni da destinare, per tutto il territorio  regionale,  alla
caccia programmata; 
    e) periodi e modalita' di allenamento degli ausiliari. 
  2. La Giunta  regionale,  con  apposita  deliberazione  disciplina,
altresi', il prelievo di  ungulati,  volpi,  starne,  pernici  rosse,
galliformi alpini ed altre eventuali specie. 
  3.  Il  prelievo  della   tipica   fauna   alpina   e'   consentito
esclusivamente  tramite  assegnazione  nominativa  in  base  a  piani
numerici  di  prelievo,  basati  su  censimenti  pre-riproduttivi   e
post-riproduttivi,  proposti  dai  comitati  di  gestione  dei  CA  e
approvati dalla  Giunta  regionale  .  Il  prelievo  selettivo  degli
ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, e'  consentita  in
base  a  piani  di  prelievo,  basati  su  censimenti  qualitativi  e
quantitativi  accertanti  la  densita'  e   la   composizione   delle
popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione dei CA  e
approvati dalla Giunta regionale. 
  4. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentita con i mezzi e
nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 13 della legge n.
157/1992,  fatta  salva  la  facolta'  della  Giunta   regionale   di
regolamentare in  maniera  piu'  restrittiva  quanto  previsto  dalla
citata norma. 
  5. Durante l'esercizio venatorio, nonche' nel corso delle attivita'
di contenimento  di  selvatici  previste  dalla  presente  legge,  e'
obbligatorio per tutti i cacciatori ed operatori, al fine di svolgere
l'attivita'   in   sicurezza,   indossare   giubbotto   o    bretelle
retroriflettenti ad alta visibilita'.