Art. 14 
 
                    Addestramento, allenamento e 
                        prove degli ausiliari 
 
  1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce: 
    a)  i  criteri  istitutivi,  le   modalita'   di   addestramento,
allenamento e prove dei cani da caccia nelle seguenti zone,  anche  a
gestione diretta da parte degli ATC e dei CA: 
      1) zone in cui sono permessi l'addestramento,  l'allenamento  e
le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo; 
      2) zone in cui sono permessi l'addestramento,  l'allenamento  e
le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo; 
      3) zone in cui sono permessi l'addestramento,  l'allenamento  e
le prove dei cani da ferma, con facolta' di sparo  esclusivamente  su
fauna selvatica di allevamento; 
      4)  zone  adeguatamente  recintate   in   cui   sono   permessi
l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani  da  seguita,  con
divieto di sparo; 
      5) zone in cui sono permessi l'addestramento,  l'allenamento  e
le prove dei cani da tana, con divieto di sparo; 
    b) i criteri e le modalita' di addestramento, allenamento e prove
con i falchi, anche in periodo di caccia chiusa senza  predazione  di
fauna selvatica; 
    c) le abilitazioni per i conduttori ed i cani da traccia; 
    d) l'utilizzo dei cani nei casi  di  recupero  di  capi  ungulati
feriti e per attuare il metodo della girata, nonche' per l'azione  di
contenimento di ungulati. 
  2.  Durante  l'addestramento,  l'allenamento  e  le   prove   degli
ausiliari, cosi' come durante l'esercizio venatorio, e' in ogni  caso
vietato l'uso di collari elettrici, fatta  eccezione  per  i  collari
dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS)  o  di  solo
richiamo sonoro senza scarica elettrica. 
  3. Ai fini delle attivita' di addestramento,  allenamento  e  prove
con i falchi e' istituito il registro provinciale dei  falconieri  al
quale si iscrivono quanti intendono esercitare tale tipo di attivita'
sia ai fini dell'esercizio venatorio  che  per  altre  finalita'.  La
Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina i requisiti e le
modalita' di iscrizione e funzionamento.