Art. 14 Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce: a) i criteri istitutivi, le modalita' di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle seguenti zone, anche a gestione diretta da parte degli ATC e dei CA: 1) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo; 2) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo; 3) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facolta' di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento; 4) zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo; 5) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, con divieto di sparo; b) i criteri e le modalita' di addestramento, allenamento e prove con i falchi, anche in periodo di caccia chiusa senza predazione di fauna selvatica; c) le abilitazioni per i conduttori ed i cani da traccia; d) l'utilizzo dei cani nei casi di recupero di capi ungulati feriti e per attuare il metodo della girata, nonche' per l'azione di contenimento di ungulati. 2. Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove degli ausiliari, cosi' come durante l'esercizio venatorio, e' in ogni caso vietato l'uso di collari elettrici, fatta eccezione per i collari dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS) o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica. 3. Ai fini delle attivita' di addestramento, allenamento e prove con i falchi e' istituito il registro provinciale dei falconieri al quale si iscrivono quanti intendono esercitare tale tipo di attivita' sia ai fini dell'esercizio venatorio che per altre finalita'. La Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina i requisiti e le modalita' di iscrizione e funzionamento.