Art. 15 Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati 1. Sono consentiti appostamenti purche' temporanei. Si considerano temporanei ai fini della presente legge, gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata che non comportano modificazioni del sito. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la realizzazione degli appostamenti temporanei e per il prelievo venatorio degli ungulati da appostamento, quali le altane, che devono essere poste ad almeno trecento metri dal confine delle zone in cui e' vietata la caccia. 3. La preparazione dell'appostamento temporaneo non puo' essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, ne' con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti e sono comunque utilizzabili, dopo le operazioni di raccolta, i residui colturali. 4. Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea sono risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati ai sensi del codice civile. 5. La collocazione dell'appostamento avviene in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree. 6. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 157/1992, gli appostamenti per il prelievo degli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5, della medesima legge. Tali appostamenti possono essere realizzati previo assenso scritto del proprietario e dell'eventuale conduttore del fondo. 7. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di centocinquanta metri.