Art. 15 
 
               Appostamenti temporanei e appostamenti 
                   per il prelievo degli ungulati 
 
  1. Sono consentiti appostamenti purche' temporanei. Si  considerano
temporanei ai fini della presente legge, gli appostamenti  di  durata
non superiore ad una giornata che non  comportano  modificazioni  del
sito. 
  2. La Giunta regionale,  con  propria  deliberazione,  definisce  i
criteri per la realizzazione degli appostamenti temporanei e  per  il
prelievo venatorio degli ungulati da appostamento, quali  le  altane,
che devono essere poste ad almeno trecento metri  dal  confine  delle
zone in cui e' vietata la caccia. 
  3. La preparazione dell'appostamento  temporaneo  non  puo'  essere
effettuata mediante taglio di piante o di rami, ne' con l'impiego  di
parti di vegetazione appartenenti alla flora  spontanea  protetta  ai
sensi delle leggi vigenti  e  sono  comunque  utilizzabili,  dopo  le
operazioni di raccolta, i residui colturali. 
  4. Eventuali danni alle coltivazioni agricole  o  alla  vegetazione
spontanea sono risarciti al proprietario  del  fondo  da  chi  li  ha
cagionati ai sensi del codice civile. 
  5. La collocazione dell'appostamento avviene in modo  tale  da  non
comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei  frutteti,
vigneti o altre colture arboree. 
  6. Ai sensi dell'art. 5, comma 5,  della  legge  n.  157/1992,  gli
appostamenti per il prelievo  degli  ungulati  non  sono  considerati
fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma  5,  della
medesima legge. Tali appostamenti possono  essere  realizzati  previo
assenso scritto del  proprietario  e  dell'eventuale  conduttore  del
fondo. 
  7. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona  di  rispetto
di centocinquanta metri.