Art. 16 Recupero capi abbattuti 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), per il recupero di capi abbattuti nell'ambito dell'attivita' di caccia di selezione, i comuni con apposito provvedimento possono autorizzare idonei mezzi motorizzati al transito su strade e piste agro-silvo-pastorali nel territorio di competenza, dandone comunicazione alle autorita' di vigilanza.