Art. 16 
 
                       Recupero capi abbattuti 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 2  novembre
1982, n. 32 (norme per la conservazione  del  patrimonio  naturale  e
dell'assetto  ambientale),  per  il  recupero   di   capi   abbattuti
nell'ambito dell'attivita' di  caccia  di  selezione,  i  comuni  con
apposito provvedimento possono autorizzare idonei  mezzi  motorizzati
al transito su strade e piste agro-silvo-pastorali nel territorio  di
competenza, dandone comunicazione alle autorita' di vigilanza.