Art. 15 
 
                     Determinazione del rimborso 
 
  1. La Giunta regionale o  l'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio
regionale, per gli ambiti di rispettiva  competenza,  determinano  ed
aggiornano periodicamente l'entita' dei rimborsi per il rilascio e la
spedizione  di   copie,   stabilendo   altresi'   le   modalita'   di
effettuazione del rimborso ed il  numero  massimo  di  copie  il  cui
rilascio e' gratuito. 
  2. Il rimborso e' effettuato prima dell'esecuzione delle copie.