Art. 15 Determinazione del rimborso 1. La Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, determinano ed aggiornano periodicamente l'entita' dei rimborsi per il rilascio e la spedizione di copie, stabilendo altresi' le modalita' di effettuazione del rimborso ed il numero massimo di copie il cui rilascio e' gratuito. 2. Il rimborso e' effettuato prima dell'esecuzione delle copie.