Art. 16 Autenticazione ed imposta di bollo 1. E' rilasciata copia autenticata dell'atto o del documento su espressa richiesta dell'interessato ai sensi di legge. 2. Il rilascio della copia di cui al comma I avviene con le modalita' previste dall' articolo 18 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 22 del d.lgs. 82/2005. 3. Ai fini del rilascio di copia, il richiedente provvede al pagamento virtuale dell'imposta di bollo ovvero allega all'istanza le marche da bollo necessarie, calcolate secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).