Art. 16 
 
                 Autenticazione ed imposta di bollo 
 
  1. E' rilasciata copia autenticata dell'atto  o  del  documento  su
espressa richiesta dell'interessato ai sensi di legge. 
  2. Il rilascio della copia  di  cui  al  comma  I  avviene  con  le
modalita'  previste  dall'  articolo  18  del   d.p.r.   445/2000   e
dell'articolo 22 del d.lgs. 82/2005. 
  3. Ai fini del  rilascio  di  copia,  il  richiedente  provvede  al
pagamento virtuale dell'imposta di bollo ovvero allega all'istanza le
marche da bollo necessarie, calcolate secondo quanto  prescritto  dal
decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642
(Disciplina dell'imposta di bollo).