Art. 15 
 
         Modificazioni dell'art. 56 della legge provinciale 
                   sulla tutela della salute 2010 
 
  1. Nel comma 3-bis  dell'art.  56  della  legge  provinciale  sulla
tutela della  salute  2010  le  parole:  «ai  sensi  della  normativa
provinciale in materia di politiche sociali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi della legge provinciale 12  luglio  1991,  n.  14
(Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento);
in tal caso l'autorizzazione continua  a  essere  disciplinata  dalla
legge provinciale n. 14 del 1991 ancorche' abrogata». 
  2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 56 della legge  provinciale  sulla
tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: 
  «3-bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono  almeno
un soggetto  gia'  in  possesso  dell'accreditamento  socio-sanitario
oppure accreditato provvisoriamente ai  sensi  del  comma  3-bis,  il
soggetto risultante dalla  fusione  e'  provvisoriamente  accreditato
fino al termine della procedura  di  concessione  dell'accreditamento
istituzionale per attivita' socio-sanitaria.».