Art. 10 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. L'eventuale aumento della dotazione di standard urbanistici,  da
reperire a seguito degli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 8, e'
determinato ai sensi dell'art. 21, comma 4-ter, della legge regionale
n. 56/1977. 
  2.  Gli  standard  individuati  ai  sensi  del  comma  1,  se   non
reperibili, devono essere monetizzati. 
  3. Le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al comma 2 e  gli
oneri di urbanizzazione non scomputati  sono  vincolati  a  specifico
centro di costo per l'eventuale acquisizione di nuove aree a standard
per il soddisfacimento del fabbisogno o per  la  realizzazione  e  la
manutenzione di opere pubbliche e servizi  prioritariamente  connessi
all'intervento o per  opere  pubbliche  e  servizi  da  realizzare  e
manutenere. 
  4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate
dalle disposizioni nazionali e regionali, al fine di  realizzare  gli
interventi ammessi dal presente titolo, e'  richiesto  l'utilizzo  di
tecnologie volte a migliorare il livello di sostenibilita' ambientale
ed energetica dell'edificio, da dimostrare nel progetto allegato alla
richiesta del titolo  abilitativo;  il  conseguimento  dei  requisiti
richiesti e' certificato da professionista o organismo abilitato  con
la  comunicazione  di  ultimazione  dei  lavori;  in   mancanza   del
soddisfacimento dei requisiti richiesti o della  presentazione  della
comunicazione  stessa  non  puo'   essere   asseverata   l'agibilita'
dell'intervento realizzato. 
  5. Oltre a quanto gia' previsto dalla presente legge, sono  ammessi
incrementi fino al 10 per cento del volume o della superficie  totale
esistente in caso di utilizzo di manufatti o materiali da costruzione
derivati da materie  prime  secondarie  provenienti  dal  riciclo  in
misura pari ad almeno il 20 per cento sul peso totale  dell'edificio,
escluse le strutture portanti. La Giunta regionale stabilisce, con il
provvedimento di cui  al  comma  6,  i  criteri  per  predisporre  la
documentazione comprovante la rispondenza dei materiali utilizzati al
requisito richiesto, in  coerenza  con  le  disposizioni  statali  di
settore. 
  6. La Giunta regionale stabilisce,  con  proprio  provvedimento,  i
parametri  tecnici  necessari  ai  fini  della   determinazione   dei
requisiti di cui al comma 4 per gli interventi di cui  agli  articoli
4, 5 e 7, prevedendo una diversificazione in ragione  dell'intervento
previsto, nonche' i criteri di applicazione delle premialita' ammesse
dall'art. 5, comma 6 e dal comma 5 del presente articolo.