Art. 11 
 
                             Limitazioni 
 
  1. Ai fabbricati per i quali sono state applicate o si applicano le
disposizioni di cui al capo I della legge regionale 14  luglio  2009,
n.  20  (Snellimento  delle  procedure  in  materia  di  edilizia   e
urbanistica), nel testo vigente prima dell'entrata  in  vigore  della
presente legge o i disposti di cui all'art. 5, commi 9, 10, 11  e  14
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70  (Semestre  Europeo  -  Prime
disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non si applicano le norme di  cui
agli articoli 4 e 5. 
  2. Gli interventi di cui al presente titolo: 
    a) non possono essere realizzati su edifici che, al momento della
richiesta  dell'intervento  e  fino   alla   loro   regolarizzazione,
risultano eseguiti in assenza o in  difformita'  anche  parziale  dal
titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di  cui
al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; 
    b)  non  possono  interessare  edifici  localizzati  nelle  fasce
fluviali  classificate  A  e  B  del  piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico del bacino idrografico  del  fiume  Po  (PAI),  nonche'
nelle  aree  individuate  dai   piani   regolatori   in   classe   di
pericolosita'  IIIa),  IIIc)  e  IIIb4)  ove  indicata,  secondo   le
indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale  n.
7/LAP  dell'8  maggio  1996  e  negli  abitati  da  trasferire  o  da
consolidare  ai  sensi  della  legge   2   febbraio   1974,   n.   64
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche); 
    c) devono rispettare le normative vigenti in materia antisismica,
di sicurezza, antincendio, energetica, acustica, igienico  sanitaria,
nonche' le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), quanto previsto  dal
PPR, quanto  definito  dalle  norme  del  PAI  e  dalle  norme  degli
strumenti urbanistici adeguati al PAI; 
    d) nel caso in  cui  interessano  edifici  o  ambiti  localizzati
all'interno  delle  aree  naturali  protette  devono  rispettare   le
normative dei piani  d'area  vigenti  nel  caso  in  cui  siano  piu'
restrittive; 
    e) nel caso in cui interessano  edifici  localizzati  all'interno
della Rete Natura 2000 sono soggetti alla verifica  delle  misure  di
conservazione generali e  sito-specifiche  o  ai  piani  di  gestione
vigenti. 
  3. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5: 
    a) non possono interessare gli insediamenti  storici  individuati
dal PRG ai sensi dell'art. 24 della legge regionale  n.  56/1977,  ad
eccezione degli edifici in essi ricompresi realizzati successivamente
al 1950, non soggetti a tutela ai sensi del  decreto  legislativo  n.
42/2004   e   non   individuati   quali   edifici    aventi    valore
storico-artistico, paesaggistico o documentario;  in  tale  caso  gli
interventi devono essere coerenti per forme,  altezze,  dimensioni  e
volumi con il contesto storico circostante;  ove  non  esplicitamente
escluso dalla deliberazione comunale di  cui  all'art.  3,  comma  3,
eventuali volumi eccedenti non realizzabili  nel  lotto  d'intervento
possono essere rilocalizzati in altre aree individuate dal comune con
apposita variante ai sensi dell'art. 17-bis,  comma  5,  della  legge
regionale n. 56/1977; 
    b) non possono interessare immobili e aree di notevole  interesse
pubblico tutelati ai sensi delle lettere a) e b)  dell'art.  136  del
decreto legislativo n. 42/2004. 
  4. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5  non  sono  cumulabili
tra loro e non sono  cumulabili  con  gli  interventi  previsti  agli
articoli 6 e 7. 
  5. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi  di
cui al presente titolo, anche per evitare  che,  mediante  interventi
successivi, siano superati i limiti previsti. 
  6. Ai fini dell'attuazione degli  interventi  di  cui  al  presente
titolo non possono essere derogate le norme  vigenti  in  materia  di
commercio.