Art. 7 Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. Modifiche all'art. 25-bis della l.r. 69/2011 1. Il comma 1 dell'art. 25-bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), e' sostituito dal seguente: «1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all'art. 25, comma 2, l'autorita' idrica istituisce un apposito fondo, alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente fissata dall'Autorita' nazionale.».