Art. 7 
 
       Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. 
            Modifiche all'art. 25-bis della l.r. 69/2011 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 25-bis della legge  regionale  28  dicembre
2011, n.  69  (Istituzione  dell'autorita'  idrica  toscana  e  delle
autorita' per il servizio di gestione integrata dei  rifiuti  urbani.
Modifiche alle leggi regionali 25/1998,  61/2007,  20/2006,  30/2005,
91/1998, 35/2011 e 14/2007), e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per il finanziamento degli  interventi,  delle  opere  e  delle
infrastrutture individuate nel documento operativo  di  cui  all'art.
25,  comma  2,  l'autorita'  idrica  istituisce  un  apposito  fondo,
alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente  fissata
dall'Autorita' nazionale.».