Art. 18
Organizzazione territoriale del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. L'organizzazione sul territorio del sevizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e la pianificazione dei relativi flussi
di conferimento verso gli impianti di trattamento e smaltimento sono
demandate ad EGRIB che, a seguito della redazione del Piano d'ambito,
individua la migliore soluzione adottabile nel principio
dell'autosufficienza, efficienza ed economicita', nel rispetto dei
principi di cui alla presente legge e del P.R.G.R.
2. Nelle more della definizione del piano d'ambito da parte di
EGRIB, le competenze di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione.