Art. 18 
 
              Organizzazione territoriale del servizio 
              di gestione integrata dei rifiuti urbani 
 
  1.  L'organizzazione  sul  territorio  del  sevizio   di   gestione
integrata dei rifiuti urbani e la pianificazione dei relativi  flussi
di conferimento verso gli impianti di trattamento e smaltimento  sono
demandate ad EGRIB che, a seguito della redazione del Piano d'ambito,
individua   la   migliore   soluzione   adottabile   nel    principio
dell'autosufficienza, efficienza ed economicita',  nel  rispetto  dei
principi di cui alla presente legge e del P.R.G.R. 
  2. Nelle more della definizione del  piano  d'ambito  da  parte  di
EGRIB, le competenze di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione.